2 terreni di 2,5 ettari ciascuno, frontali ma distanti 400 metri circa entrambi fronte strada.
Questa zona è riservata alla realizzazione degli edifici/ impianti produttivi di tipo industriale e attrezzature connesse con l'attività principale quali: uffici aziendali, laboratori di ricerca, magazzini, silos autorimesse e simili, essendo consentita altresì la residenza del solo personale di sorveglianza.
All'Autorità Comunale, su parere conforme dell'Ufficio Sanitario è data facoltà di non rilasciare la licenza edilizia per costruzioni destinate al deposito o alla lavorazione di materie pericolose, nocive o maleodoranti.
II rilascio della licenza edilizia, è subordinata al parere favorevole dell'Ufficiale Sanitario per quanto riguarda i provvedimenti antinquinanti.
La densità di fabbricazione, i tipi edilizi e le altre disposizioni riguardanti la fabbricabilità sono riportati sulla tabella allegata facente parte integrante del presente testo di Norme. In queste zone è obbligatoria l'approvazione del piano particolareggiato o di lottizzazione convenzionata prima del rilascio di qualsiasi licenza edilizia: nel piano debbono essere riservate le aree di cui all' art. 5 del d.M. 2/4/1968.