Il lotto è costituito dal diritto di proprietà superficiaria (1/1) su villino facente parte di un edificio a schiera sito in Roma, via Federico Bocchetti n. 111, contraddistinto con la sigla c/2, sviluppantesi su piano interrato (non residenziale), piano terra, piano primo e piano secondo costituito da locale sottotetto (non residenziale), con superficie convenzionale complessiva pari a 153,00 mq circa.
Quota 1/1 del diritto di proprietà superficiaria su villino a schiera sito in Roma, via f. Bocchetti 111, distinto con la sigla c/2, sviluppantesi su piano interrato (non residenziale), piano terra, piano 1° e piano 2° costituito da locale sottotetto (non residenziale), superficie convenzionale complessiva 153 mq circa. Il compendio pignorato è parte di un comparto realizzato in edilizia convenzionata in virtù di Convenzione edilizia stipulata il 7/06/1999 con il Comune di Roma ai sensi dell’art. 35 l. N. 865/1971, per atto Notaio a.M. Lipari, rep. 116909 racc. 20247, con cui il concessionario ha acquistato il diritto di superficie per la durata di 99 anni con concessione rinnovabile ad istanza del concessionario medesimo o suoi aventi causa, presentata almeno un anno prima della scadenza. Quanto ai vincoli soggettivi la Convenzione edilizia del 7/06/1999 all’art. 8 prevede: “Requisiti dei soci. La Cooperativa, come sopra rappresentata, dichiara che i propri soci hanno i seguenti requisiti per essere assegnatari di alloggi economici e popolari, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia: 1) cittadinanza italiana o ad essa equiparata ai sensi di legge; 2) residenza o attività lavorativa nel Comune di Roma; 3) non sia proprietario nel Comune di Roma di altro alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare; 4) non abbia ottenuto negli ultimi venti anni alcuna assegnazione di abitazione, in proprietà o superficie, realizzata o acquistata con il concorso di contributo pubblico; 5) fruizione di reddito familiare complessivo valutato secondo le norme previste dalla legge di finanziamento. Ai fini del requisito previsto al punto 3) si considera adeguato l’alloggio che sia composto da un numero di vani che, esclusi gli accessori, in rapporto al nucleo familiare dell’assegnatario dia un indica superiore ad 1 e che non sia stato dichiarato non idoneo igienicamente dalle competenti autorità. Il nucleo familiare, ai fini di cui ai punti 3) e 5) del presente articolo, è quello risultante anagraficamente all’atto dell’assegnazione dell’alloggio fatte salve per quanto possa occorrere, le disposizioni di cui al d.P.R. N. 1035 del 30 dicembre 1972, intendendosi sostituita alla data di pubblicazione del bando quella della stipula del presente atto”. Quanto al requisito reddituale di cui al punto 5), si precisa che il reddito familiare complessivo cui si fa riferimento è quello risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata da ciascun componente del nucleo familiare prima dell’assegnazione dell’alloggio, non superiore a quello fissato per legge per l’accesso ai benefici dell’edilizia agevolata, determinato per il biennio 2024-2026 in € 53.869,26 (Determinazione della Regione Lazio del 30/09/2024 n. G12760 pubblicata nel Bollettino Ufficiale del 15/10/2024. Quanto ai criteri per le vendite, alle modalità di calcolo del prezzo massimo di cessione e del canone massimo di locazione, nonché alle spese di affrancazione si rinvia all’avviso di vendita pubblicato e alla perizia di stima. Il fabbricato è stato realizzato in virtù progetto prot. 15716/1991 e successiva concessione edilizia n. 330/c del 29/3/2000, ritirata il 6/4/2000. Non risulta rilasciato il certificato di agibilità. Non sussiste corrispondenza tra lo stato dei luoghi e la planimetria catastale depositata presso i competenti uffici e sono state rilevate difformità urbanistiche-catastali, di cui alcune insanabili. Formalità pregiudizievoli non cancellabili: convenzione edilizia trascritta a Roma 1 il 3/7/1999 n. 33157 r.P. E n. 53992 r.G.; atto d'obbligo edilizio del 19/4/99, trascritto il 05/05/99 ai nn. 20996 r.P. E 33407 r.G.; atto d'obbligo edilizio del 22/9/99, trascritto il 12/10/99 n. 49204 r.P. E 80213 r.G. Stato di occupazione: occupato dall’esecutato che vi abita (non potrà essere disposto il rilascio prima del decreto di trasferimento). Il tutto come meglio descritto nell’elaborato peritale depositato in atti cui si rinvia.
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