Quota pari a 1/1 del diritto di proprietà superficiaria su
Appartamento ad uso abitativo ubicato a Roma (rm) - Via Cardinale Luigi Traglia 95 (catastalmente Via Pian di Zona snc), piano terra, interno 1, composto da soggiorno, 2 camere, 2 bagni e cucina, superficie di circa mq 86 oltre a giardino parzialmente pavimentato di circa mq 140, con annessa cantina ubicata al piano interrato, interno 3. Identificato al nceu Del Comune di Roma al foglio 669, part. 4676, sub. 4, Zc. 6, cat. A/2, rendita € 836,66.
Quota pari a 1/1 del diritto di proprietà superficiaria avente durata di 99 anni, decorrenti dai rispettivi atti di provenienza ovvero dalla data di stipula della Convenzione con il Comune di Roma (ai sensi dell’art 35 l. N. 865/ 1971) su
Appartamento ad uso abitativo ubicato a Roma (rm) - Via Cardinale Luigi Traglia 95(catastalmente Via Pian di Zona snc), piano terra, distinto con il numero di interno 1, composto da soggiorno, due camere, due bagni e cucina, superficie coperta di circa mq 86 oltre a giardino parzialmente pavimentato di circa mq 140, con annessa cantina ubicata al piano interrato, distinta con il numero di interno 3. Identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio n. 669, part. 4676, sub. 4, Zc. 6, categoria a/2, classe 5, vani 6, rendita € 836,66. Confina con appartamento interno 2, androne di ingresso, vano scala, distacco, salvo altri. La cantina confina con corridoio cantine, cantine nn. 2 e 4, salvo altri
Diritto posto in vendita e destinazione urbanistica:
Viene posto in vendita il diritto di superficie concesso e costituito a seguito della stipula della
Convenzione (ex art 35 legge 22 ottobre 1971 n 865) tra il Comune di Roma e parte debitrice D************con cui veniva concesso il diritto di proprietà superficiaria per la durata di 99 anni (ex art 35 l. 865/71) con atto a rogito del notaio Giovanni Ungari Trasatti di Roma del 11 marzo 2009 rep. N. 43022/23094 e trascritto a Roma 1 in data 23 marzo 2009 al n. 20937 di formalità.
Con la detta convenzione stipulata con il Comune di Roma veniva concesso alla parte debitrice D****************** il diritto di proprietà superficiaria (ex art 35 legge 22 ottobre 1971 n. 865) per la durata di 99 anni decorrenti dalla data di stipula della detta convenzione. All’art 2 della citata convenzione si conviene quanto segue: “La concessione viene effettuata per la durata di 99 (novantanove anni) e potrà essere rinnovata ad istanza del concessionario o suoi aventi causa se presentata almeno un anno prima della scadenza”.
Il fabbricato ricade in zona convenzionata, all’interno del Piano di Zona per l’Edilizia Economica e Popolare (cosiddetto secondo p.E.E.P.) ai sensi della Legge 167/62 B4 “Castelverde” – comparto “I/p”, pertanto viene posto in vendita il diritto di superficie (durata 99 anni) nel rispetto del prezzo massimo di cessione convenzionato.
Sul cespite in questione vi è il vincolo relativo al prezzo massimo di cessione e pertanto, qualora si volesse rivendere l'immobile a un prezzo superiore rispetto al prezzo massimo di cessione, sarà necessario procedere all’affrancazione.
L’esperto estimatore, stante il vincolo relativo al prezzo massimo di cessione, nel determinare il valore di stima ha applicato un prezzo non superiore al prezzo massimo di cessione stabilito dalla convenzione per l'immobile in questione.
Regolarità edilizia:
Il fabbricato è stato realizzato in forza del Permesso di Costruire 165 del 28-02-2007 e successiva d.I.A. Prot. 100170 del 27-11-2008. Non risulta sia stato richiesto all'epoca di costruzione del fabbricato il Certificato di Agibilità
L'unità immobiliare è conforme a quanto autorizzato con i sopracitati titoli edilizi.
Corrispondenza catastale:
Sussiste corrispondenza tra lo stato dei luoghi e la planimetria catastale esistente nonché con quanto presente nell’atto di pignoramento.
Formalità pregiudizievoli e/ o vincoli:
A)convenzione per la concessione del diritto di superficie (ex art 35 legge 22 ottobre 1971 n. 865) per la durata di 99 anni, a rogito del notaio Giovanni Ungari Trasatti di Roma dell’11 marzo 2009 rep. N. 43022/23094, trascritto a Roma 1 in data 23 marzo 2009 al n. 20937 di formalità.
B)Atto d’obbligo a firma del Notaio Giovanni Ungari Trasatti del 24.06.2005 trascritto a roma 1 il 28.06.2005 al numero di formalità reg. Part. 49822, reg gen. 85021 che imponeva al proprietario debitore che venisse permanentemente mantenuta la destinazione d’uso dei locali seminterrati/cantine e dei posti auto.
Stato di occupazione: Occupato in forza di contratto di locazione ad uso abitativo con concessione del godimento con diritto di acquisto registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Roma 6 il 25.07.2018 al n. 005917, serie T3. Le parti convenivano, ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell’art. 2 della legge 431/1988, la durata della locazione in anni 8 con decorrenza dal 01.07.2018 e scadenza al 30.06.2026 eventualmente rinnovabili per motivate ragioni per altri 8 anni.
Canone di locazione annuale: € 7.200,00
Il tutto come meglio descritto nell’elaborato peritale depositato in atti.
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