Quota pari a 1/1 del diritto di proprietà di porzioni di fabbricato sito in Comune di Roma, via Gaetano Mazzoni n. 47/a, e precisamente:
- unità immobiliare ad uso civile abitazione posta al piano primo accessibile da ballatoio esterno, catastalmente composta da: ingresso/cucina, corridoio, bagno e una camera.
A confine con: unità immobiliare sub. 7, ballatoio comune, unità immobiliare sub. 9, salvi altri e diversi confini.
Il tutto censito al Catasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio 348, part. 53, sub. 8, z.C. 5, via Gaetano Mazzoni n. 47/a piano 1, cat. A/4, cl. 2, vani 3, sup. Catast. Tot. 56 mq – escluse aree scoperte 56 mq, r.C. € 379,60.
Il fabbricato di cui fa parte l’unità immobiliare sopra descritta è stato realizzato prima del 1/09/1967 con destinazione “cinema”. Successivamente, con domanda di sanatoria ai sensi della legge n. 47/1985 - prot. N. 76527 - veniva richiesta la regolarizzazione di “ampliamento piano terra e variazione d’uso degli appartamenti prima del 1967, sopraelevazione nel 1975 e variazione d’uso ex cinema nel 1980”. Relativamente al bene in questione, originariamente destinato a bagni, vano scala e atrio a servizio del cinema, è stata rilasciata la concessione in sanatoria n. 269190 del 19/11/2001, erroneamente indicata nell’atto di provenienza con il n. 269189 del 19/11/2001.
Non è stato rilasciato il certificato di agibilità.
Lo stato dei luoghi non è conforme alla planimetria e alla concessione in sanatoria rilasciata sopra citata in quanto a mezzo modifiche interne e nuovi tramezzi l’immobile, oggi, risulta essere composto da: cucina, un grande disimpegno adibito a soggiorno, bagno, un corridoio, un ripostiglio di ampie dimensioni (utilizzato come camera) e una stanza da letto.
Le sopra descritte difformità potranno essere sanate mediante presentazione di una cila in sanatoria e successivo aggiornamento catastale tramite procedura Docfa, al costo complessivo stimato di € 3.700,00, già detratto dal prezzo di stima.
Destinazione urbanistica, eventuali vincoli, stato d’uso e impianti, beni comuni, formalità pregiudizievoli come in perizia.
Sul bene risulta trascritto un verbale di assegnazione della casa coniugale alla moglie/comproprietaria esecutata. Trattandosi di trascrizione anteriore al pignoramento, ma successiva all’ipoteca del creditore procedente, tale assegnazione non è opponibile alla procedura, ma non ne potrà essere ordinata la cancellazione con l’emanando Decreto di trasferimento.
Il bene non fa parte di un Condominio.
Non è stato possibile redigere l’Ape ma il bene ricade in classe energetica d.
È occupato dalla esecutata che vi abita; non potrà essere ordinata la liberazione prima dell’emissione del Decreto di trasferimento.
Il tutto come meglio descritto nell’elaborato peritale depositato in atti.
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