Quota pari a 100/100 del diritto di proprietà sull’appartamento sito in Roma, quartiere Ostiense, via del Commercio 12, scala I, int. 4, piano 1, composto da ingresso, corridoio, due camere, cucina e bagno, per complessivi mq 55,50.
Identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio n. 818, part. 75, sub 38, z.C. 3, cat. A4, cl. 2, consistenza 3,5 vani, r.C. 469,98.
Confina con pianerottolo condominiale, appartamento int. 3 scala I, appartamento int. 5 scala I, salvo altri.
L’immobile risulta regolare per la legge n. 47/1975. La liceità edilizia ed urbanistica del bene risulta verificata in quanto il fabbricato del quale è parte l’immobile pignorato è stato edificato in data anteriore al 1934, anno dal quale vige l’obbligo di richiesta dell’autorizzazione edilizia al sindaco. Il p.G.R. Del Comune di Roma individua l’immobile nell’ambito del Sistema insediativo “città storica-tessuti di espansione otto novecentesca ad isolato T4”; sul complesso architettonico di via del Commercio n. 12 insiste il vincolo Ostiense imposto dalla Soprintendenza Speciale Archeologica, Belle arti e Paesaggio di Roma, poiché i beni sono situati in zona di interesse archeologico: conseguentemente, qualsiasi intervento di alienazione, trasformazione o lavori che interessino al sottosuolo deve essere preventivamente autorizzato dalla Soprintendenza. Il nuovo ptpr individua il bene in Paesaggio degli insediamenti urbani, ambito delle aree urbanizzate del ptpr e nell’ambito dei Beni del Patrimonio culturale, tessuto urbano.
Non sussiste corrispondenza catastale. Vi sono difformità circa l’eliminazione di un piccolo tramezzo all’interno del bagno e l’esatta posizione di alcune finestre (cucina e bagno) sulla planimetria catastale: tali difformità possono essere sanate con una pratica edilizia in sanatoria (cila) ad un costo di euro 2.500,00 circa, oltre la successiva variazione catastale della planimetria, al costo di € 500,00: tali costi sono stati decurtati dal valore di stima.
Si rinvia all’articolo 8, comma 3, dell’atto di provenienza, ove si legge che “[…] è comunque fatto obbligo alla parte acquirente di comunicare alla parte venditrice (ater Roma), o ai suoi eventi causa, la volontà di alienare l’immobile acquistato, al fine di consentire acquista la facoltà di esercitare il diritto di prelazione, secondo la normativa attualmente vigente”.
L’immobile risulta libero, sgombero da materiali, ma in pessimo stato di manutenzione (di cui si è tenuto conto nella valutazione del bene).
Il tutto come meglio descritto nell’elaborato peritale depositato in atti.
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