Quota pari a 1/1 del diritto di proprietà su appartamento sito in Roma, Via Bartolomeo Perestrello n. 116, posto al piano primo e distinto dall’interno 3, composto da ingresso, soggiorno, cucina, due ripostigli, disimpegno, due camere, bagno e due balconi, per complessivi mq. 97 di superficie convenzionale.
Identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio n. 629, part. 780, sub. 40, z.C. 3, cat. A/3, cl. 4, consistenza 4,5 vani, sup. Catastale 97 mq totale escluse aree scoperte 94 mq, r.C. € 1.034,20
Confina con: distacco su Via Bartolomeo Perestrello, appartamento int. 2, appartamento int. 4, vano scala, salvo altri.
L’immobile pignorato fa parte di un fabbricato costruito in virtù licenza di costruzione n. 3455 del 30/12/1955 e successiva licenza di costruzione in rinnovo n. 1010/a del 18/05/1962. A seguito di opere difformi eseguite in corso d'opera, è stato presentato il progetto in variante prot. N. 36992/1962 approvato dalla commissione edilizia “Ripartizione XV Urbanistica - edilizia privata” in data 30/07/1963 al seguito del quale è stata rilasciata licenza di costruzione n. 621/b del 14/10/1963. Risulta rilasciato certificato di agibilità n. 719 in data 12/05/1964.
È stata depositata planimetria catastale dall’Esperto stimatore, in virtù di espressa autorizzazione del g.E., conforme allo stato attuale dell’immobile, ma risulta una diversa distribuzione degli spazi rispetto al progetto e per la quale sarà necessario presentare apposita scia per accertamento di conformità i cui costi sono stati preventivati in circa € 4.000,00 (salva diversa quantificazione da parte degli uffici competenti) e decurtati dal valore di stima del bene pignorato.
Formalità pregiudizievoli non cancellabili:
- Convenzione trascritta in data 02/02/1960 al n. 4261 di formalità;
- Convenzione trascritta presso il 29/04/1963 al n. 25215 di formalità;
- Fondo patrimoniale trascritto in data 22/04/2008 formalità 27749; si precisa che a margine della nota di trascrizione del fondo patrimoniale risultano le seguenti annotazioni:
Annotazione n. 20910 del 24/09/2010 (trascrizione di domanda giudiziale)
Annotazione n. 8101 del 13/06/2012 (inefficacia parziale)
Annotazione n. 8043 del 26/07/2013 (trascrizione domanda giudiziale)
Annotazione n. 5857 del 4/06/2015 (inefficacia parziale)
Annotazione n. 5738 del 19/04/2019 (inefficacia parziale)
- Domanda giudiziale trascritta in data 26/07/2010 formalità 53462
- Domanda giudiziale trascritta in data 30/05/2011 formalità 36598
- Domanda giudiziale trascritta in data 27/03/2013 formalità 22855
- Domanda giudiziale trascritta in data 1/07/2013 formalità 49237 (in rettifica della trascrizione n. 22855 del 27/03/2013)
- Atto di pignoramento trascritto in data 5/09/2016 formalità 69706 (dichiarato estinto e ordinata cancellazione)
- Verbale di separazione consensuale con assegnazione della casa familiare trascritto in data 16/07/2018 formalità 58788.
Stato di occupazione: occupato dall’esecutato che vi abita (non potrà essere disposto il rilascio prima del decreto di trasferimento)
Il tutto come meglio descritto nell’elaborato peritale depositato in atti cui si rinvia.
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