Appartamento ubicato a Roma, Via Don Ariodante Brandi n. 75, interno 8, piano S1. L’appartamento sito in contesto condominiale, al piano seminterrato in una palazzina di n.3 piani fuori terra e un piano seminterrato è composto da: ingresso su soggiorno con angolo cottura, disimpegno, due camere, un bagno, per una superficie convenzionale di 71,00 mq e una corte pertinenziale (giardino) per una superficie convenzionale di 16,56 mq.
Appartamento ubicato a Roma, Via Don Ariodante Brandi n. 75, int. 8, piano S1, sito in contesto condominiale, composto da: ingresso su soggiorno con angolo cottura, disimpegno, due camere, un bagno, per una sup. Conv. Di 71,00 mq e una corte pertinenziale (giardino) per una sup. Conv. Di 16,56 mq.
Il cespite risulta censito al Catasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio n. 1075, part. 1462, sub. 504, graffato con sub. 506, z.C. 6, cat. A/2, classe 4, cons. 4 vani, sup. Cat. 77 mq, rendita € 475,14.
Il numero civico riportato nell’atto di pignoramento, nella visura catastale e nel certificato di residenza del debitore esecutato risulta essere il n. 74. L’immobile di cui fa parte l'unità immobiliare pignorata corrisponde al numero civico 75; Il dato di numerazione civica 74 riportato nella visura e nella planimetria catastale è da ritenersi errato. L’appartamento confina a nord con particella 3171, a ovest con particella 3847, a sud con unità immobiliari di altra proprietà (Sub. 505 e Sub. 13), a est con vano scala condominiale, salvo altri. L'immobile non risulta regolare per la legge n° 47/1985. La costruzione non è antecedente al 01/09/1967. Non sono presenti vincoli artistici, storici o alberghieri. Non sono presenti diritti demaniali o usi civici. L'immobile è stato edificato in assenza di licenza edilizia. E' stata presentata domanda di sanatoria, ai sensi della legge 28/02/85 n. 47, presso il Comune di Roma. L'unità immobiliare oggetto della presente perizia, pur essendo rappresentata negli elaborati grafici, non è menzionata nella domanda. In data 26/03/86 è stata presentata una nuova domanda di sanatoria Prot. N. 0055385. Risulta interamente versata l’oblazione prevista, come da attestazioni di pagamento presenti nel fascicolo. Anche se l’unità immobiliare risulta rappresentata nei disegni contenuti nel fascicolo, non esiste nessuna concessione rilasciata per il Sub. 504 (Int. 8) ex Sub. 12, oggetto della presente perizia. Non esiste il certificato di agibilità. E' stata presentata dia per frazionamento presso il Comune di Roma in data 5/03/2013 prot. N. 23468 relativamente alla divisione del Sub. 12 nei due Sub. Attuali 504 (Oggetto di perizia) e 505, di altra proprietà. L'unità immobiliare è stata comunque edificata senza titolo e allo stato, pur essendo state presentate n. 2 Domande di Condono sul fabbricato, non esiste riscontro circa il rilascio di una concessione in sanatoria per l'attuale subalterno 504. In merito alla sanabilità degli interventi realizzati senza titolo, essendo ancora aperta la Domanda di Condono n. 0055385/86 e non essendo stato emesso ad oggi alcun provvedimento di diniego, l’aggiudicatario, può richiedere la definizione della pratica ancora in itinere ed il rilascio della Concessione in Sanatoria per la regolarizzazione degli abusi. Qualora dovesse essere emesso un provvedimento di diniego da parte del Comune, ad oggi non risultante agli atti, non sarebbe possibile riaprire i termini del Condono. L’abuso non è infine demolibile in quanto parte di un fabbricato in parte sanato dalle concessioni sopra menzionate relative ad altri subalterni. Il fabbricato in muratura adibito a locale accessorio, presente nel giardino, non è da ritenersi legittimato dal punto di vista edilizio, e deve essere demolito. Si precisa infine che il bene, se gravato da abuso, non è commerciabile al di fuori di vendita forzata. Con riferimento alla regolarità urbanistica si rimanda a quanto evidenziato in maniera dettagliata nell’ordinanza di delega/avviso di vendita e nella perizia dell’Esperto Estimatore.
Stato di occupazione: l’immobile risulta abitato dal debitore esecutato ed è adibito a residenza principale (non potrà essere disposta la liberazione prima del decreto di trasferimento).
Il tutto come meglio descritto nell’elaborato peritale depositato in atti.
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