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Quota pari a 1/1 del diritto di proprietà su compendio immobiliare sito in Roma, Viale Francesco Caltagirone nn. 235 e 237 e precisamente bene 1: appartamento con accesso dal civico 237 e facente parte dell’Edificio 1, scala E, piano 1, interno 2, composto da soggiorno con angolo cottura, disimpegno, bagno, camera e terrazzo, per complessivi mq 61,50 (superficie convenzionale); censito al Catasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio n. 661, part. 1173, sub 294, z.C. 6, cat. A/2, classe 5, consistenza 3 vani, superficie catastale 62 mq, rendita € 418,33; confina con appartamento int. E/1, appartamento int. E/3, appartamento int. F/3, distacco su passaggio condominiale, salvo altri.Il compendio pignorato fa parte di un complesso edilizio costruito in virtù di progetto presentato in data 5/03/2001 prot. N. 15146 e successivo rilascio del Permesso di Costruire n. 706 (prot. 48660) in data 02/08/2007, nonché successivo Permesso di costruire per voltura n. 504 (prot. 45070) in data 03/07/2009, nonché successivo Permesso di Costruire per completamento n. 622 (prot. 53295) in data 05/08/2009.
Si precisa, inoltre, che risulta anche presentata d.I.A. Prot. 16072 del 24/02/2009 presso il Municipio VI di appartenenza per variante in corso d'opera al Permesso di Costruire originario n. 706/2007 (ma non è stato possibile reperire il relativo fascicolo presso i competenti uffici).
Infine è stata presentata dall’amministratore del Condominio di cui fanno parte le unità pignorate la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.c.I.A.) per Agibilità totale ai sensi dell'art. 5 Legge 124/2015 per entrambi gli edifici n. 1 e 2, presso il Dipartimento IX p.A.U. In data 24/12/2018 prot. 212633. Non risulta rilasciato il certificato di agibilità.
Sussiste corrispondenza tra lo stato dei luoghi e la planimetria catastale depositata presso i competenti uffici, ad eccezione della presenza di un ripostiglio sul terrazzo che è stato realizzato senza le necessarie autorizzazioni.
Formalità pregiudizievoli non cancellabili:
- Convenzione edilizia trascritta in data 4/01/1996 formalità 331;
- Convenzione edilizia trascritta in data 5/08/2010 formalità 57914 (con cui si rettifica quella trascritta il 4/01/1996 formalità 331);
- Atto d’obbligo edilizio trascritto in data 28/06/2007 formalità 44632
- Atto d’obbligo edilizio trascritto in data 27/07/2007 formalità 53999 (in rettifica della nota presentata il 28/06/2007 formalità 44632).
Stato di occupazione: occupato dall’esecutato che vi abita (non potrà essere disposta la liberazione prima del decreto di trasferimento). Il tutto come meglio descritto nell’elaborato peritale depositato in atti. - francesco caltagirone
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