Terreno edificabile, non residenziale, in zona G, per la costruzione di edifici destinati al pubblico interesse. Nel particolare:
1. Istruzione di base e dell'obbligo (ib);
2. Delle attrezzature religiose esclusi i conventi (ar)
3. Centri civici ed attrezzature culturali e sociali (cc);
4. Servizi sanitari ed assistenziali (H);
5. Verde pubblico di quartiere (vp);
6. Attrezzature sportive (as);
7. Parcheggi pubblici (P);
8. Attrezzature dell'amministrazione e dei servizi pubblici (ap) e delle biblioteche (B);
9. Mercato (M);
10. Impianti tecnologici (ip).
Nel caso di parcheggio pubblico (P) è ammessa la costruzione di edifici multi-piano sia fuori terra che interrati, da utilizzarsi come autosilos. è consentito che i pian terreni di tali edifici siano utilizzati anche per ospitare attività commerciali ed amministrative, pubblici esercizi e simili.
Sono vietati i distributori di carburante.
L'edificazione è ammessa nel rispetto dei seguenti requisiti:
- Altezza massima (Hm): m 13,50;
- Distanza minima dai confini del lotto: metà dell'altezza del fronte prospiciente con un minimo di m 5,00;
- Indice di fabbricabilità fondiaria: 2,5 m3/m2.