In asta cessione ramo azienda presso Centro Commerciale "Il Centro" ad Arese (mi), uno dei più grandi d'europa
Ramo d’azienda, meglio descritto nella relazione di stima, costituito da un negozio per la vendita al dettaglio di abbigliamento e articoli sportivi sotto l’insegna di commercio “Treesse”, situato all’interno del Centro commerciale di proprietà di tea denominato “Il Centro”, sito in Arese, via g. Luraghi 11, costituito da:
- contratto di affitto dell’esercizio commerciale situato all’interno del Centro commerciale denominato “Il Centro”, in Arese, via g. Luraghi 11, stipulato con tea e rinnovato per ulteriori tre anni successivi alla prima scadenza del 13.04.2025;
- n. 6 rapporti di lavoro subordinato, salva la eventualità che un dipendente non ricompreso nel ramo d’azienda non richiederà di essere reintegrato;
- attrezzature e stigliature di negozio;
- marchio “Treesse”;
- sito internet;
- clientela e avviamento.
Non fanno parte del ramo d’azienda, beni immobili, né beni mobili registrati, crediti e debiti, nonché lo stock di merce presente all’interno del negozio alla data di trasferimento della proprietà, che sarà oggetto di vendita separata.
Il contratto di affitto è sottoposto a condizione risolutiva nel caso in cui il Ramo venga aggiudicato ad un soggetto diverso dall’affittuario, a seguito dello svolgimento di una procedura competitiva di vendita autorizzata dal Tribunale. In questo caso, il contratto di affitto si riterrà cessato ipso iure il quindicesimo giorno successivo a quello di ricevimento da parte dell’affittuario di una comunicazione pec della Procedura nella quale viene comunicata l’avvenuta aggiudicazione a terzi del Ramo. L’affittuario è tenuto alla restituzione del Ramo nei cinque giorni successivi.
Il trasferimento del Ramo comporterà il trasferimento in capo all’aggiudicatario di tutti i rapporti di lavoro subordinato in essere alla data del trasferimento, senza obbligo in solido per l’aggiudicatario, ai sensi del comma 5-bis dell’art. 47 della Legge 29 dicembre 1990 n. 428, per tutti i crediti vantati dai lavoratori sino al momento del trasferimento.
L’offerente è tenuto a trasmettere alle organizzazioni sindacali, la comunicazione ai sensi del comma 1-bis art. 47, della Legge 29 dicembre 1990, n. 428 contestualmente alla presentazione dell’offerta.
Si dà atto che un lavoratore subordinato non ricompreso nel numero degli addetti al ramo d’azienda ha avanzato una pretesa stragiudiziale di reintegro, allo stato non coltivata giudizialmente.